Definizione: L'allegato XIV del regolamento REACH elenca le sostanze che possono essere utilizzate dopo la loro data di scadenza solo se l'utilizzatore o il fornitore è in possesso di un'autorizzazione per tale uso specifico.
Le sostanze passano dall'elenco di sostanze candidate all'allegato XIV per lotti. Ciascuna voce presenta una data ultima di presentazione della domanda e una data di scadenza.
Qualora si applichi un'autorizzazione, il relativo numero deve figurare sull'etichetta e nelle sezioni 2.2 e 15 della SDS.
Riferimento giuridico: articoli 56, 58 e da 60 a 65 del regolamento REACH. Esistono esenzioni, ad esempio per la ricerca e lo sviluppo scientifici. Il numero di autorizzazione deve figurare sull'etichetta (articolo 65) e nella sezione 15.1 della SDS.