Definizione: L'allegato II del REACH richiede che la scheda di dati di sicurezza sia redatta da una persona competente che abbia ricevuto una formazione adeguata e possieda la conoscenza dei pericoli e dei requisiti di legge.
La legislazione non specifica un diploma preciso. Il fornitore stabilisce chi è competente e deve essere in grado di dimostrare la formazione seguita e i corsi di aggiornamento.
Il software può eseguire i calcoli e redigere i testi, ma una persona competente deve verificare e approvare la SDS finale.
L'allegato II del REACH, punto 0.2.3, impone al fornitore di garantire che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata, compresi corsi di aggiornamento.