Definizione: La sezione 1.4 della SDS riporta un numero telefonico di emergenza, di norma il centro antiveleni ufficiale del paese in cui il prodotto è commercializzato, con i relativi orari di operatività.
Ciascuno Stato membro designa il proprio organismo designato ai sensi dell'articolo 45 del CLP. Una SDS tedesca richiede un numero tedesco, una SDS francese un numero francese.
Se il numero è accessibile solo durante gli orari di ufficio, la SDS deve specificarlo.
La Germania dispone di diversi centri antiveleni regionali, pertanto la SDS elenca quello pertinente per il fornitore. L'allegato II del REACH, sezione 1.4, richiede inoltre l'organismo designato ai sensi dell'articolo 45 del CLP, ove presente.